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L'Amministratore tutelare
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05/09/06 La legge del 9 gennaio 2004 n°6 ha istituito la figura, ancora poco nota, dell'Amministratore di sostegno, in pratica un tutore temporaneo o permanente che si occupa degli interessi personali e patrimoniali di persone non del tutto autosufficienti come anziani, disabili, alcolisti, tossicodipendenti, carcerati, malati terminali, ciechi. L'incarico di amministratore di sostegno può essere svolto dal coniuge, purchè non separato legalmente, dalla persona stabilmente convivente, genitori, figli, fratelli o sorelle o un parente entro il quarto grado e dall'assistente sociale. Inoltre, secondo l'articolo 408 del Codice Civile, anche un'associazione può essere chiamata a sostenere tale incarico e, in questo caso, le funzioni saranno svolte dal legale rappresentante dell'associazione o da una persona da lui formalmente delegata.
Gli enti di volontariato stanno cercando di rivalutare e di rilanciare la figura dell'Amministrazione di sostegno, sensibilizzando l'opinione pubblica e le amministrazioni comunali affinchè la legge 6/2004 possa trovare applicazione in tutta Italia in modo uniforme. Secondo l'avvocato Luisella Nicosia: 'A differenza dell'interdetto, infatti, che perde completamente ogni capacità giuridica, chi dispone di un amministratore di sostegno conserva una pur limitata autonomia che gli consentirà, tra le altre cose, di instaurare rapporti di lavoro, sposarsi o fare testamento'.
Tratto da 'Il Sole 24 Ore' del 28/08/06
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