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Normative |
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Modifiche legge 104/1992
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29/03/10 Nei primi giorni del corrente mese di marzo, il Senato ha approvato in via definitiva il D.D.L. cd. "COLLEGATO LAVORO" (atti del Senato n. 1167/B) che reca "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonchè misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" e che ha modificato la materia del lavoro ed il processo stesso di lavoro e previdenza, ridisegnandone un pò l'assetto.
Si pensi, a titolo di esempio, alle nuove norme in materia di apprendistato e di attività usuranti, agli incentivi per l'occupazione femmminile, al lavoro in nero e sommerso, all'abolizione del tentativo obbligatorio di conciliazione, alla devoluzione delle controversie lavoristiche ad un arbitrato, etc. etc.
Il COLLEGATO LAVORO ha apportato delle modifiche significative anche alla Legge-Quadro n. 104/92 sui permessi ai lavoratori che asistono disabili gravi; in particolare si segnala quanto segue:
1) in assenza di ricovero della persona con handicap grave da assistere, possono godere dei permessi di cui alla Legge n. 104 il genitore, il coniuge, il parente o l'affine entro il secondo grado (e non più entro il terzo grado). Di tali permessi retribuiti possono beneficiare il parente o l'affine entro il terzo grado, solo qualora il genitore o il coniuge del disabile sia deceduto o mancante, ovvero abbia più di 65 anni o sia affetto da patologia invalidante;
2) per i genitori, anche adottivi, di bambini sotto i 3 anni tutto resta invariato. Successivamente al terzo anno di vita, i genitori possono avvalersi alternativamente dei permessi anche nell'ambito dello stesso mese;
3) il diritto ai permessi retribuiti e contribuiti, va riconosciuto solo ad un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona in situazione di gravità;
4) la sede del lavoro deve considerarsi come quella più vicina al domicilio del disabile e non più del lavoratore;
5) vi è stato un potenziamento nel sistema di controllo e di monitoraggio, anche preventivo, in materia di permessi di cui alla Legge n. 104/92. Ad esempio, il "Collegato Lavoro" fissa l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento Funzione Pubblica - che, a sua volta, raccoglie in una banca dati informatica - i nominativi dei lavoratori che si avvalgono dei benefici di cui alla Legge-Quadro sulla disabilità, i nominativi dei soggetti affetti da handicap grave per i quali sono concessi i permessi, le relazioni parentali tra il lavoratore ed il disabile, il contingente di giorni ed ore fruiti.
Fonte
www.anmicpescara.it
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