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Normative |
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Nuove norme a favore delle madri detenute
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15/04/11 Via libera del Senato, con 178 voti a favore e 93 astensioni, al ddl che consente alle detenute che aspettano un bambino o con figli fino a sei anni di non stare chiuse in cella con i loro bambini, a meno di particolari esigenze cautelari di «eccezionale rilevanza». Potranno andare in strutture apposite come gli istituti a custodia attenuata, gli Icam. Hanno votato a favore tutti i gruppi tranne il Pd che si è astenuto. Il provvedimento, già approvato alla Camera e non modificato al Senato, è legge.
Quando si applicheranno le nuove norme, la detenzione in carcere per le madri potrà scattare soltanto dopo il compimento del sesto anno di vita del figlio. Se, per cause eccezionali, si renderà comunque necessaria la detenzione carceraria, essa sarà disposta presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Queste novità sono applicabili anche ai padri, nel caso in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli.
Il magistrato di sorveglianza - in caso di imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del minore - potrà concedere il permesso, con provvedimento urgente, alla detenuta o all'imputata per visitare il figlio malato, con modalità che, nel caso di ricovero ospedaliero, devono tener conto della durata del ricovero e del decorso della patologia. Nei casi di assoluta urgenza il permesso viene concesso dal direttore dell'istituto.
Con la nuova legge viene stabilito anche il diritto della detenuta o imputata di essere autorizzata dal giudice ad assistere il figlio durante le visite specialistiche, relative a gravi condizioni di salute.
Per quanto riguarda gli arresti domiciliari delle condannate incinte o madri di figli di età non superiore a dieci anni la nuova legge stabilisce che le condanne possano essere espiate fino a quattro anni presso una casa famiglia protetta.
Fonte
www.ilsole24ore.com
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