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Agenzia Entrate: 810 PC e 2 Server per scuole. amministrazioni pubbliche e non profit
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24/09/12 L’Agenzia delle Entrate
www.agenziaentrate.gov.it
, Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo, intende cedere 810 PC, 2 Server non più utilizzabili per le attività dell’Agenzia.
Rilevato che le apparecchiature potrebbero risultare ancora idonee per altri enti, l’Agenzia delle Entrate effettuerà la cessione delle stesse a titolo gratuito agli enti che ne faranno
richiesta.
La richiesta di partecipazione potrà essere inviata esclusivamente tramite un messaggio di
Posta Elettronica Certificata (PEC) alla casella cessionigratuite@pce.agenziaentrate.it entro
le ore 12.00 del giorno 2/11/2012.
Tutti gli istituti scolastici statali e paritari, le pubbliche amministrazioni, gli enti e organismi
non-profit (anche privati) possono partecipare alla selezione.
Se l’ente richiedente è sprovvisto di PEC, potrà utilizzare per l’invio anche l’indirizzo di un
terzo soggetto (es. privati cittadini, comuni, commercialisti). In ogni caso è possibile
utilizzare il servizio di Posta Certificata erogato gratuitamente ai cittadini
www.postacertificata.gov.it
Non saranno ritenute valide né riceveranno risposta richieste pervenute in forma diversa dalla Posta Elettronica Certificata, richieste che non contengano l’allegato previsto, né tantomeno messaggi di altro tipo.
L’assegnazione sarà effettuata utilizzando i seguenti criteri di priorità decrescente:
-istituti scolastici statali e istituti scolastici paritari degli enti locali (determinati ai sensi dell’art.1¸ comma 1-2¸ L. 62/2000);
-tutte le altre amministrazioni pubbliche (determinate ai sensi dell’art.1¸ D.Lgs. 165/2001);
-altri enti pubblici e privati¸ appartenenti a una delle seguenti categorie (non in ordine di priorità):
-associazioni ed enti senza fini di lucro iscritti nell’apposito registro associazioni;
-fondazioni e altre istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica¸ senza fini di lucro;
-associazioni non riconosciute¸ di cui all’art. 36 C.C.¸ che siano dotate di proprio strumento statutario dal quale sia possibile in modo inequivocabile desumere l’assenza di finalità lucrative;
-organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri¸ operanti in Italia o all’estero per scopi umanitari;
-istituti scolastici paritari privati (determinati ai sensi dell’art. 1¸ comma 2¸ L. 62/2000);
altri enti e organismi¸ non compresi nei punti precedenti¸ la cui attività assuma le caratteristiche di pubblica utilità.
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